
Decorrenza obbligo autorizzazioni ambientali alle BAT
L’Autorizzazione Integrata Ambientale e la relazione con le BAT
Le Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) sono i provvedimenti che autorizzano l’esercizio di una installazione a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai requisiti IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) di cui al Titolo III-bis alla Parte seconda del D.Lgs.152/06, relativa alle emissioni industriali, e alle prestazioni ambientali associate alle Migliori Tecniche Disponibili (BAT); più precisamente è l’art. 29 octies del d.lgs 152/2006 prevede l’immediata operatività dell’obbligo di adeguamento, anche d’ufficio, alle sopravvenute BAT dalla data di pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Autorizzazioni ambientali: la direttiva 2010/75/UE e le novità del 2024
Le BAT sono le migliori soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo in grado di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente attraverso, ad esempio, bassi livelli di emissioni di inquinanti e l’ottimizzazione delle materie prime utilizzate nel processo. Le BAT vengono periodicamente aggiornate in funzione delle innovazioni e dei progressi tecnologici raggiunti. I documenti di riferimento, finalizzati a rendere diffusa ed efficace la conoscenza sulle BAT disponibili, sono i BAT reference documents (BRefs).
Le conclusioni sulle BAT forniscono le basi tecniche per stabilire le condizioni per rilasciare l’autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE (ALLEGATO I).
Negli anni alla direttiva sono seguite una serie di Decisioni di Esecuzione da parte della Commissione Europea in riferimento alla disciplina delle BAT nei vari comparti industriali, come quella sul trattamento dei rifiuti del 10 agosto 2018.
Sempre in materia di rifiuti va segnalata una nuova direttiva che aggiorna la disciplina Ue sulle emissioni dei grandi impianti industriali soggetti alla direttiva Ippc (Integrated pollution prevention and control) con le discariche di rifiuti soggette alle “migliori tecniche disponibili” (Bat). La direttiva 2024/1785/Ue ha modificato, dal 4/8/2024, la direttiva 2010/75/Ue (direttiva Ippc) che detta le regole sulle autorizzazioni ambientali dei grandi impianti industriali, soggetti a specifici controlli e al rispetto di rigorosi limiti per le emissioni nell’atmosfera. Alle discariche di rifiuti (anche a quelle già soggette alle regole della direttiva 2010/75/Ue) saranno applicate le “migliori tecniche disponibili” (dette Bat, acronimo dall’inglese Best Available Techniques), una serie di prescrizioni e limiti che saranno fissati appositamente dalla Commissione europea. Attualmente invece i requisiti della direttiva 1999/31/Ce sulle discariche sono considerati “Bat” ai sensi della direttiva emissioni industriali. Le nuove regole Ue dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 1° luglio 2026. A livello nazionale l’esercizio di questi impianti è possibile solo con il rilascio della autorizzazione integrata ambientale (Aia), disciplinata dal Dlgs 152/2006, Parte II.
L’aggiornamento della disciplina alleggerisce la burocrazia per le imprese: la procedura di autorizzazione sarà meno onerosa e più snella ed entro il 2035 gli Stati dovranno introdurre un sistema di autorizzazione elettronica.
Infine viene introdotta la possibilità per i cittadini che hanno subito danni alla salute di agire per avere un indennizzo dalle Autorità responsabili di violazioni della direttiva.
Procedure del riesame e adeguamento entro il quadriennio successivo alla pubblicazione delle BAT
Le procedure di riesame dell’AIA devono essere avviate e concluse, con l’adeguamento degli impianti, entro il quadriennio decorrente dalla pubblicazione delle nuove BAT.
Gli impianti, prima di essere assoggettati a riesame, possono continuare a funzionare nell’assetto determinato dall’autorizzazione in essere prima della pubblicazione delle nuove BAT ma, qualora i gestori chiedano di apportare modifiche (siano esse sostanziali o meno), la clausola di salvaguardia perde efficacia e l’autorità competente, prima di rilasciare qualsiasi nuova autorizzazione, deve avviare e concludere il procedimento di riesame. Al riguardo, non è in alcun modo sostenibile l’assunto secondo cui l’Amministrazione possa ritenersi libera di avviare il procedimento di riesame in qualsiasi momento (anche l’ultimo giorno) del quadriennio.
Tale conclusione è infatti contraddetta dall’art. 21, § 3, direttiva 2010/75/UE, secondo cui: “3. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, relative all’attività principale di un’installazione, l’autorità competente garantisce che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell’articolo 15, paragrafi 3 e 4; b) l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione”. Dalla necessità di rispettare il principio del raggiungimento del risultato entro il quadriennio discende, infatti, la necessità dell’avvio immediato della procedura.
Autorizzazioni ambientali: una recente pronuncia del Consiglio di Stato in materia
Con una sentenza, relativa alle procedure di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, il Consiglio di Stato interviene sulle procedure di riesame dell’AIA: esse devono essere avviate e concluse, con l’adeguamento degli impianti, entro il quadriennio decorrente dalla pubblicazione delle nuove BAT.
Con sentenza Sez. IV n. 7208 del 22 agosto 2024, il CdS stabilisce ora che gli impianti autorizzati, prima di essere assoggettati a riesame, possono continuare a funzionare nell’assetto determinato dall’autorizzazione in essere prima della pubblicazione delle nuove BAT. Qualora i gestori chiedano di apportare modifiche (siano esse sostanziali o meno), la clausola di salvaguardia perde efficacia e l’autorità competente, prima di rilasciare qualsiasi nuova autorizzazione, deve avviare e concludere il procedimento di riesame. Al riguardo, non è in alcun modo sostenibile l’assunto secondo cui l’Amministrazione possa ritenersi libera di avviare il procedimento di riesame in qualsiasi momento (anche l’ultimo giorno) del quadriennio.
Tale conclusione è infatti contraddetta dall’art. 21, § 3, direttiva 2010/75/UE, secondo cui: “ Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, relative all’attività principale di un’installazione, l’autorità competente garantisce che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell’articolo 15, paragrafi 3 e 4; b) l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione”. Il termine quadriennale di adeguamento è previsto solo come il limite temporale massimo entro il quale concludere il riesame e l’eventuale aggiornamento e non già il termine entro il quale attivare il procedimento di riesame.