Emissioni olfattive

Emissioni olfattive e responsabilità penale: quando l’odore diventa (o non diventa) reato

La sentenza della Corte di cassazione del 29 ottobre 2025 offre lo spunto per una riflessione di grande interesse sul confine, spesso sottile, tra tutela penale, disciplina civilistica delle immissioni e legittimo esercizio dell’attività produttiva. Al centro della decisione vi è il reato di getto pericoloso di cose di cui all’art. 674 cod. pen., applicato – ancora una volta – alle emissioni olfattive provenienti da un’attività economica regolarmente autorizzata.

Il caso riguarda una friggitoria situata nel centro storico di Lazise, località a forte vocazione turistica, accusata di aver provocato molestie al vicinato mediante la diffusione di fumi e odori di scarto. Dopo una condanna in primo grado, la Corte d’appello di Venezia assolve l’imputato, ritenendo insussistente il fatto. La Cassazione conferma l’assoluzione, rigettando il ricorso delle parti civili e chiarendo principi di particolare rilievo sistematico.

Il nodo centrale: emissioni olfattive e art. 674 cod. pen.

La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che le emissioni olfattive possano integrare il reato di cui all’art. 674 cod. pen., ma solo a determinate condizioni. La norma, infatti, punisce chi getta o versa cose atte a offendere o molestare le persone “nei casi non consentiti dalla legge”. Proprio questa clausola di rinvio è il fulcro interpretativo dell’intera pronuncia.

La Corte ribadisce che non ogni molestia olfattiva è penalmente rilevante, e che il giudizio non può prescindere dal quadro normativo che disciplina l’attività da cui le emissioni provengono. In altri termini, la responsabilità penale non scatta automaticamente per il solo fatto che un odore sia percepito come fastidioso da alcuni soggetti.

Attività autorizzata e attività abusiva: due criteri diversi di valutazione per le emissioni olfattive

Il passaggio più rilevante della sentenza è la chiara distinzione tra attività produttive svolte senza autorizzazione e attività esercitate legittimamente, nel rispetto dei titoli abilitativi e dei limiti imposti dall’ordinamento.

Nel primo caso, la Corte afferma che il giudizio sulla molestia deve essere condotto secondo criteri di “stretta tollerabilità”. In presenza di un’attività abusiva, infatti, viene meno qualsiasi bilanciamento tra interessi contrapposti, poiché l’attività stessa si pone già in contrasto con l’ordinamento.

Nel secondo caso, invece, quando l’attività è autorizzata e conforme alle prescrizioni amministrative, il parametro di riferimento diventa quello della “normale tollerabilità” di cui all’art. 844 cod. civ. Questo criterio, di natura civilistica, assume una funzione integrativa della fattispecie penale e impone una valutazione molto più articolata e contestualizzata.

L’art. 844 cod. civ. come norma di equilibrio per le emissioni olfattive

Secondo la Cassazione, il giudizio sulla normale tollerabilità non può essere astratto o meramente soggettivo. Al contrario, deve tener conto di almeno tre elementi fondamentali: la condizione dei luoghi, il contemperamento tra esigenze della produzione e ragioni della proprietà e l’adozione di accorgimenti tecnici ragionevolmente esigibili per limitare l’impatto delle emissioni.

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato il contesto territoriale, ossia un centro storico a vocazione turistica, dove la presenza di attività di ristorazione è fisiologica e socialmente accettata. Pretendere l’assenza totale di odori significherebbe, secondo la Corte, snaturare la funzione economica del territorio e comprimere in modo irragionevole la libertà d’impresa.

Il ruolo delle prove tecniche e il limite della loro efficacia

Particolarmente interessante è il passaggio in cui la Cassazione ridimensiona il valore probatorio della cosiddetta valutazione di impatto olfattivo prodotta dalle parti civili. Il documento, redatto su incarico del Comune, viene definito dalla Corte come prevalentemente valutativo e non assimilabile a una prova tecnica in senso stretto, anche perché l’autore non era stato escusso in dibattimento.

La Corte chiarisce che una valutazione tecnica che prescinda dal bilanciamento imposto dall’art. 844 cod. civ. non può essere considerata decisiva, poiché non copre tutti gli elementi costitutivi del reato. Questo passaggio è particolarmente rilevante per le amministrazioni e per i consulenti ambientali, spesso chiamati a redigere studi e relazioni che rischiano di essere sovrainterpretati in sede penale.

Testimonianze e interessi contrapposti

Sul piano probatorio, la sentenza offre anche un chiarimento sul valore delle testimonianze dei residenti. La Corte non nega che i testimoni abbiano riferito di odori particolarmente fastidiosi, ma sottolinea la necessità di valutarle con particolare prudenza, in quanto provenienti da soggetti portatori di un interesse diretto e contrapposto rispetto a quello dell’imprenditore.

In questo contesto, la Cassazione ribadisce un principio costante: non spetta al giudice di legittimità rivalutare il merito delle prove, ma solo verificare che il giudice di merito abbia fornito una motivazione coerente e logicamente sostenibile. Nel caso in esame, tale onere motivazionale è stato ritenuto pienamente assolto.

Residualità del diritto penale e centralità della tutela civilistica

Uno degli aspetti più significativi della decisione è il richiamo espresso al principio di residualità della tutela penale. La Corte avverte che applicare criteri di “stretta tollerabilità” anche alle attività autorizzate condurrebbe a un risultato paradossale: una tutela penale più avanzata rispetto a quella civilistica, in aperto contrasto con l’impianto dell’ordinamento.

In assenza di un pregiudizio a valori di rango costituzionale, come il diritto alla salute, la gestione delle immissioni olfattive deve rimanere prevalentemente nell’alveo degli strumenti civilistici, quali le azioni inibitorie e risarcitorie previste dall’art. 844 cod. civ.

Considerazioni conclusive

La sentenza del 29 ottobre 2025 rappresenta un importante punto di equilibrio tra tutela dei cittadini e salvaguardia dell’attività produttiva lecita. Il messaggio della Cassazione è chiaro: non ogni disagio percepito è penalmente rilevante, e il diritto penale non può diventare lo strumento ordinario di gestione dei conflitti di vicinato.

Per le imprese, la pronuncia conferma l’importanza di operare nel rispetto delle autorizzazioni e di adottare tutte le misure tecniche ragionevolmente esigibili. Per i cittadini, ribadisce che la tutela esiste, ma va ricercata nei canali appropriati. Per gli operatori del diritto e dell’ambiente, infine, offre una bussola interpretativa preziosa in un ambito – quello delle emissioni olfattive – destinato a rimanere terreno di confronto acceso anche nei prossimi anni.

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