Svolta per la sicurezza sul lavoro: il nuovo accordo Stato-Regioni 2025 trasforma la formazione - Leonardo Academy

Svolta per la sicurezza sul lavoro: il nuovo accordo Stato-Regioni 2025 trasforma la formazione

In vigore dal 24 maggio 2025, il nuovo Accordo Unico sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro introduce significative novità, tra cui spicca l’obbligo formativo per tutti i datori di lavoro. Un cambiamento epocale che mira a rafforzare la cultura della prevenzione nelle aziende italiane.

Il panorama della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia è stato profondamente ridefinito con l’entrata in vigore, il 24 maggio 2025, del nuovo Accordo Unico Stato-Regioni (ASR) del 17 aprile 2025. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119, questo provvedimento segna una tappa fondamentale, andando a consolidare e innovare la disciplina precedentemente frammentata in diversi testi normativi. L’obiettivo primario è quello di elevare gli standard formativi, rendendoli più omogenei ed efficaci su tutto il territorio nazionale.

Il nuovo Accordo agisce come un “accordo quadro”, che accorpa e sostituisce i precedenti Accordi del 21 dicembre 2011, 22 febbraio 2012 e 7 luglio 2016. La sua portata è ampia: individua con precisione la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi, le modalità di verifica finale dell’apprendimento e l’addestramento obbligatorio per tutti i discenti coinvolti. Questa armonizzazione è cruciale per garantire che ogni lavoratore, dirigente e preposto riceva una preparazione adeguata e uniforme, indipendentemente dal settore o dalla regione di appartenenza.

Sicurezza sul lavoro e soggetti formatori: nuove definizioni e requisiti di esperienza

Una delle prime innovazioni nella normativa sulla sicurezza sul lavoro riguarda la classificazione e i requisiti dei soggetti formatori. Il nuovo Accordo li distingue nettamente in tre categorie: soggetti istituzionali, ovvero enti pubblici con riconosciuta competenza in materia; soggetti accreditati, cioè enti che hanno ottenuto l’accreditamento regionale per l’erogazione di percorsi formativi; e altri soggetti, categoria che include Fondi Interprofessionali, Organismi Paritetici, nonché Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Per i soggetti in possesso di accreditamento regionale, l’Accordo introduce un requisito significativo: essi devono aver maturato anche tre anni di esperienza documentata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tuttavia, una specifica agevolazione è prevista per i corsi rivolti a lavoratori, preposti e dirigenti, per i quali è invece sufficiente il mero accreditamento regionale, senza l’ulteriore vincolo triennale di esperienza. Questa distinzione mira a garantire un elevato livello di competenza specifica, soprattutto per la formazione che non riguarda direttamente le figure apicali della sicurezza aziendale.

Il “Progetto Formativo” della sicurezza sul lavoro: pianificazione dettagliata per una formazione di qualità

Un’altra novità di rilievo è l’obbligo per i soggetti formatori di predisporre il “progetto formativo”. Si tratta di un documento programmatico che deve descrivere in modo analitico l’intero processo di progettazione del percorso stesso. La sua introduzione sottolinea l’importanza di una pianificazione accurata e trasparente, volta a garantire l’efficacia dell’intervento didattico. Secondo il nuovo Accordo, il progetto formativo deve includere una chiara definizione degli obiettivi e dei risultati attesi, specificando ciò che i partecipanti dovranno apprendere. Deve presentare un’articolazione oraria delle unità didattiche, con una scansione precisa dei tempi dedicati a ciascun modulo, e un dettaglio dei contenuti e argomenti trattati in ciascuna unità didattica.

Inoltre, è necessario descrivere le modalità di sviluppo dell’azione formativa, ovvero le metodologie didattiche che verranno impiegate, l’elenco del materiale e degli strumenti didattici a supporto forniti ai discenti, e le eventuali azioni di tutoraggio previste, con specifiche sul supporto fornito durante il percorso.

Infine, il progetto deve illustrare le modalità di valutazione e monitoraggio dell’attività formativa, indicando come verrà controllata la qualità dell’erogazione, e le modalità e i criteri di verifica e valutazione dell’apprendimento, ossia i sistemi per accertare le competenze acquisite dai partecipanti. Questo approccio strutturato alla progettazione formativa è pensato per elevare la qualità complessiva dei corsi, assicurando che ogni aspetto sia attentamente considerato e documentato.

Aspetti logistici e documentali: rigore e tracciabilità

Il nuovo Accordo interviene anche su aspetti organizzativi e documentali. Il numero massimo di partecipanti a ciascun corso è fissato a 30 unità, limite che rimane invariato rispetto alle disposizioni precedenti, e per le attività pratiche viene confermato il rapporto istruttore-allievi di 1 a 6, per garantire un’adeguata supervisione. Viene inoltre stabilito un obbligo di frequenza del 90% del monte ore previsto per ciascun corso, misura che rafforza l’importanza della partecipazione attiva e continuativa per un apprendimento efficace. È richiesta la predisposizione del Verbale delle Verifiche finali, redatto in ottemperanza ai requisiti minimi elencati nell’accordo stesso; questo documento attesta formalmente l’esito delle valutazioni.

L’Accordo fa anche un esplicito riferimento alla validità degli attestati su tutto il territorio nazionale, un chiarimento importante per la mobilità dei lavoratori e il riconoscimento delle competenze acquisite.

Infine, si introduce l’obbligo di predisposizione del fascicolo del corso e la sua conservazione per 10 anni, assicurando la tracciabilità e la disponibilità della documentazione relativa ai percorsi formativi erogati, fondamentale in caso di verifiche o contenziosi.

Tempistiche della formazione sulla sicurezza sul lavoro: priorità alla prevenzione immediata

Una delle modifiche più impattanti riguarda la tempistica dell’erogazione della formazione ai lavoratori. Il nuovo Accordo stabilisce l’obbligo di erogare la formazione subito dopo l’assunzione e comunque precedentemente all’avvio delle attività lavorative. Di conseguenza, viene abrogata la precedente possibilità di formare il lavoratore entro i 60 giorni dall’assunzione.

Questo cambiamento radicale sottolinea un principio cardine della prevenzione: il lavoratore deve essere informato e formato sui rischi specifici della propria mansione e dell’ambiente di lavoro prima di iniziare a operare. L’obiettivo è ridurre al minimo il periodo di potenziale esposizione a rischi per mancanza di adeguata preparazione, garantendo che ogni nuovo assunto sia consapevole e capace di operare in sicurezza fin dal primo giorno. Tale misura richiederà alle aziende una riorganizzazione dei processi di inserimento del personale, integrando la formazione come step preliminare e imprescindibile all’avvio delle mansioni.

La grande novità: formazione obbligatoria per i datori di lavoro

Forse la novità più dirompente e significativa introdotta dal nuovo Accordo Stato-Regioni è l’obbligo di formazione specifico per la figura del Datore di Lavoro. Questa prescrizione si applica a tutti i datori di lavoro delle imprese di qualsiasi dimensione, segnando un cambio di passo culturale e normativo di notevole portata.

Il corso previsto per i datori di lavoro ha una durata di 16 ore. Inoltre, è previsto un aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore, per assicurare che le competenze in materia di gestione della salute e sicurezza rimangano aggiornate rispetto all’evoluzione normativa e ai rischi emergenti.

Questa misura riconosce il ruolo centrale del datore di lavoro come primo garante della sicurezza in azienda. La sua formazione specifica mira a fornirgli gli strumenti conoscitivi e gestionali per comprendere appieno gli obblighi che gli competono, per organizzare efficacemente la prevenzione e per promuovere una cultura della sicurezza partecipata e consapevole all’interno della propria organizzazione.

Per adempiere a questa nuova prescrizione, tutti i datori di lavoro avranno tempo due anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni, ovvero fino al 24 maggio 2027. È quindi fondamentale che le imprese e i loro vertici si attivino per tempo per pianificare e realizzare questo percorso formativo obbligatorio.

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