
Sicurezza: raccolta F.A.Q. ai Decreti disciplinanti la Formazione del personale Marittimo (aggiornamento 15/03/2025)
In questo articolo andiamo esaminare le F.A.Q relative alle Modalità di svolgimento dei corsi di addestramento e formazione professionale e in materia di sicurezza per il personale marittimo previsti dalla Convenzione STCW’78 nella sua versione aggiornata e per la Maritime Security – Codice ISPS presso i centri di addestramento autorizzati in riferimento a quanto previsto dal Decreto Direttoriale n. 1986/2024
Vediamo cosa dice il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera sulle domande più frequenti che gli sono state rivolte.
Art. 4 – Requisiti per l’ammissione ai corsi
Comma 1 lettera a)
FAQ: Il lavoratore marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di 3^ categoria può essere ammesso ai corsi di addestramento e formazione?
L’iscrizione nella 3^ categoria della Gente di Mare non è condizione sufficiente per essere ammesso alla frequenza dei corsi di addestramento e formazione salvo il caso in cui lo stesso debba soddisfare i requisiti imposti/richiesti dalla Tabella Minima di Sicurezza o, laddove prescritto, dai certificati nave. (Es. Capo barca traffico locale/Mozzo per il traffico locale – MAMS o Passeggeri). In tali casi il marittimo iscritto alla 3^ Categoria della Gente di Mare è assimilato alla fattispecie del lavoratore marittimo italiano o comunitario non iscritto nelle matricole della gente di mare.
FAQ: Per l’iscrizione ai corsi e relativi refresh è obbligatorio il possesso della visita medica biennale in corso di validità?
Non è necessaria la visita medica biennale in corso di validità per essere ammesso alla frequenza dei corsi.
Comma 1 lettera b)
FAQ: Il lavoratore marittimo italiano non iscritto alla gente di mare può essere iscritto con la sola carta d’identità ovvero è obbligatorio il possesso del passaporto?
È possibile l’ammissione al corso con la carta d’identità purché siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla norma. Ovviamente, l’imbarco del lavoratore marittimo italiano o comunitario non iscritto nelle matricole della gente di mare potrà essere effettuato solo con il passaporto.
FAQ: Il lavoratore marittimo italiano non iscritto alla gente di mare per frequentare i corsi di refresh dove viene richiesto il possesso della navigazione, cosa deve produrre per i periodi di imbarco/navigazione richiesti?
È possibile l’ammissione al corso di refresh esibendo la navigazione effettuata tramite discharge o copia del ruolo equipaggio da dove si evince di aver svolto la navigazione utile all’ammissione.
Comma 4
FAQ: Come devono essere gestiti i Discenti dei corsi previsti ed autorizzati da altre Amministrazioni?
Tali Discenti non possono essere ricompresi nelle classi composte da Discenti frequentanti i corsi autorizzati dal Comando generale.
Art. 7 – Calendario mensile e settimanale dei corsi
Comma 5
FAQ: Successivamente alla comunicazione del calendario settimanale dei corsi e dei relativi esami da inviare il mercoledì, qual è il termine ultimo per annullare o aggiungere un nuovo corso?
Il mercoledì precedente l’inizio della settimana successiva è il termine ultimo per confermare/annullare un esame.È data comunque la facoltà ad ogni Capitaneria di Porto di valutare eventuali casi eccezionali.
FAQ: con la comunicazione del mercoledì, vanno comunicati anche i corsi di refresh ed i loro relativi esami interni?
Si.
Art. 9 – Esami finali
Comma 5
FAQ: Quanto tempo occorre per la gestione cartacea dei test?
I tempi di segreteria dipendono dall’organizzazione assunta dal singolo centro di addestramento. La creazione randomica di un test da 30 domande e le sue varianti (rideterminazione randomica dell’organizzazione delle domande e delle risposte) è velocemente predisposta da software, anche open source, che permettono di creare le 4 batterie di test. Le loro fotocopie sono poi predisposte in base alle necessità dettate dal corso organizzato.
FAQ: È prevista una pubblicazione contenente i quiz di tutti i corsi? Se si quando saranno disponibili?
È intenzione procedere ad una graduale creazione di una banca dati dei quiz di tutti i corsi. Gli stessi verranno realizzati dopo le modifiche che interverranno sui decreti disciplinanti i corsi e saranno oggetto di confronto in seno al Gruppo di Lavoro permanente istituito con Decreto Dirigenziale n. 565/2023 “per l’esame della normativa in materia di addestramento del personale marittimo, tabelle di armamento ed istruttoria sui discendenti provvedimenti”.
Comma 6
FAQ: Chiarimenti in merito alle spese d’esame
Le “spese d’esame” sono pagamenti che verranno determinati, in riscontro agli obblighi di Legge disposti dall’articolo 5, commi 9 e 10 del D.lgs 71/2015, per il ristoro, a favore dell’Amministrazione, delle spese sostenute per l’effettuazione dei controlli da parte del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Seguirà apposito decreto attuativo.
Art. 12 – Registro Unico dei Corsi erogati
FAQ: Devono essere indicati anche i corsi di livello direttivo o i corsi di specializzazione tipo Meccanico Navale di 2^ classe?
No, in quanto l’articolo 3 del Decreto Direttoriale 1986/2024 indica l’ambito di applicazione, limitando la disciplina ai corsi di cui la competenza è del Comando generale ovvero i corsi elencati nel preambolo del Decreto stesso. Per tale motivo, non rientrano nell’ambito di applicazione del D.D. 1986/2024 i corsi di livello Direttivo, di Meccanico navale di 2^ classe e del percorso formativo per accedere alle figure professionali di allievo ufficiale di coperta e macchina.
Art. 14 – Registrazione delle attestazioni
FAQ: Gli attestati rilasciati art.14 del decreto su menzionato devono essere identificati con numero unico progressivo indipendentemente dalla tipologia di corso?
Esempio: ultimo corso erogato per 5 persone identificativo dell’ultimo attestato 000005- 000001/FORM/2025/VTD prossimo corso erogato primo attestato rilasciato 000006- 000002/PAX/2025/MISCR Corretto?
Si, devono essere identificati con numero unico progressivo indipendente dalla tipologia di corso.
Comma 3 lettera b)
FAQ: Qual è l’acronimo che identifica il tipo di discente da riportare sull’attestato finale nelle classi miste (es. 19 marittimi iscritti e 1 lavoratore marittimo)?
L’identificativo del corso non cambia al momento del suo inserimento nell’identificativo dell’attestato; quindi nel caso specifico dell’esempio in parentesi tutti e 20 gli attestati riporteranno, la seconda parte dell’identificativo dell’attestato uguale: (es. 000150- 000318/PSSR/2025/VTD – 000151-000318/PSSR/2025/VTD – 000152-000318/PSSR/2025/VTD ecc.).
Art. 20 – Verbale d’esame/frequenza/refresh
FAQ: I verbali di frequenza in quali casi devono essere utilizzati?
Esempio: Corso di formazione per formatore D.D. n. 1651/2024 con soli discenti di cui all’art.2 comma2, al completamento del modulo 1 dell’allegato A, è rilasciato senza esami, l’attestato di cui all’allegato E. L’iter procedurale si deve concludere con verbale di frequenza o verbale d’esame?
Si, devono essere utilizzati quando non è prevista l’esecuzione dell’esame o dell’esame di refresh nel Decreto istitutivo del corso o nei confronti di alcuni destinatari della formazione (es. piloti).
Le F.A.Q relative agli allegati del Decreto Direttoriale n. 1986/2024 e ai Decreti Direttoriali n. 1651/2024 e n. 850/2024 sono consultabili al seguente link: