
Sicurezza: la nuova patente a punti per le aziende dell’edilizia
La patente a crediti (chiamata anche patente a punti) nell’edilizia è un sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi introdotto per migliorare la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Questo sistema prevede l’assegnazione di un punteggio a imprese e lavoratori autonomi basato sul rispetto delle normative in materia di sicurezza e regolarità contributiva.
La patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024, mira a garantire che solo soggetti qualificati possano operare nei cantieri, con punteggi che possono essere incrementati o decurtati in funzione della conformità normativa. Dal 1° ottobre 2024, data dalla quale la patente a crediti nei cantieri diventa obbligatoria, le imprese e i lavoratori autonomi devono quindi adeguarsi richiedendo il rilascio tramite la piattaforma informatica predisposta nel sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Chi non rispetta queste disposizioni è soggetto a sanzioni amministrative e a possibili esclusioni dai cantieri pubblici. Considerato che con la pubblicazione del D.M. 132/2024 e della Circolare INL n. 4/2024, la patente a punti nei cantieri diventa di fatto definitiva essendone state definite le modalità per la richiesta, i contenuti e i criteri di attribuzione dei punti.
Normativa di riferimento per la patente a punti edilizia
- Decreto Legislativo n. 81/2008, n. 81: il D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), all’articolo 27, introduce il “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”. Questo sistema è stato pensato per garantire che chi opera nei cantieri temporanei o mobili rispetti le normative sulla sicurezza sul lavoro attraverso un sistema di punteggio, che favorisce le imprese e i lavoratori autonomi più qualificati e rispettosi delle regole.
- Decreto-Legge n. 19/2024 e Legge n. 56/2024: il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, successivamente convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, ha modificato l’articolo 27 del D. Lgs. n. 81/08, introducendo formalmente la “patente a crediti”. Questo decreto specifica le disposizioni urgenti in materia di sicurezza nei cantieri e l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che include anche la riforma della qualificazione delle imprese nei cantieri.
- Decreto Ministeriale n. 132/2024: il Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024, definisce le modalità di presentazione della domanda per il rilascio della patente a crediti edilizia e regola i contenuti della patente stessa, nonché individua i criteri di attribuzione dei crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale.
- Circolare INL n. 4/2024: la Circolare n. 4 del 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni operative per l’applicazione della patente a crediti cantieri. In particolare, chiarisce le modalità di rilascio della patente, specifica chi è obbligato a possederla e offre una guida pratica per le imprese, inclusi i casi di soggetti esteri operanti in Italia
Chi deve avere la patente a punti edilizia? Soggetti obbligati e soggetti esonerati
I soggetti obbligati al possesso della patente a crediti, secondo quanto stabilito dall’art. 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, dal D.M. n. 132/2024 e precisato dalla Circolare INL n. 4/2024, sono:
- imprese che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, queste imprese non devono necessariamente essere del settore edile, ma devono svolgere attività fisiche nei cantieri.
- lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, anche i lavoratori autonomi che lavorano direttamente nei cantieri sono soggetti all’obbligo di possedere la patente a crediti edilizia.
Citando la circolare INL 4/2024, i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Sono esclusi dall’obbligo di chiedere la patente a punti edilizia i seguenti soggetti:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio: ingegneri, architetti, geometri, ecc.).
- imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA con classifica pari o superiore alla III, indipendentemente dalla categoria di appartenenza
Inoltre, anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi non appartenenti all’UE sono obbligati ad avere la patente a crediti, se operano in Italia nei cantieri temporanei o mobili. Tuttavia, per queste imprese, il rilascio della patente può avvenire sulla base di documenti equivalenti rilasciati nel paese di origine.
Come funziona la patente a crediti cantieri?
La patente a crediti per i cantieri edili è un sistema di qualificazione che attribuisce un punteggio iniziale di 30 crediti alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri. Il punteggio può essere incrementato (fino a un massimo di 70 punti oltre ai 30 iniziali, per un massimo di 100 punti) o decurtato (fino a un minimo di 15 punti, sotto i quali non è più possibile operare nel cantiere) a seconda del rispetto delle normative in materia di sicurezza e formazione. Il sistema consente di monitorare costantemente la qualificazione di chi opera nei cantieri, favorendo chi investe in sicurezza e penalizzando chi commette infrazioni.
Quali sono i requisiti necessari per richiedere il rilascio della patente a punti edilizia?
Nel processo di presentazione della domanda, l’impresa o il lavoratore autonomo deve autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- adempimento degli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/08 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
- documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove richiesto dalla normativa vigente;
- certificazione di regolarità fiscale, ai sensi dell’articolo 17-bis del D.lgs. 241/1997;
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove previsto.
La gestione dei punti della patente cantieri: incremento dei crediti
I criteri per incrementare i crediti sono individuati nella “TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI” allegata al D.M. 132/2024, e più precisamente:
- storicità dell’azienda, fino a 10 crediti;
- mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio: 1 credito per ciascun biennio, fino a massimo 20 crediti;
- attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, fino ad un massimo di 30 punti (ad esempio: sistema di gestione della sicurezza certificato conformemente alla ISO 45001, formazione aggiuntiva dei lavoratori, specialmente a favore di lavoratori stranieri, investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, almeno 2 visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLS o RLST, …);
- ulteriori attività, investimenti o formazione, fino ad un massimo di 10 punti (quali, ad esempio: dimensione dell’azienda, possesso di SOA in classifica I o II, formazione sulla lingua per lavoratori stranieri, requisiti reputazionali, …).
La richiesta di riconoscimento dei crediti ulteriori, rispetto ai 30 iniziali, da parte delle aziende potrà e essere presentata nel portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a partire dal 1° gennaio 2025 (non più al momento di presentazione della domanda nel portale dell’Ispettorato come inizialmente previsto). Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previo invio telematico della relativa documentazione nel portale dell’Ispettorato. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
Patente a punti edilizia: come recuperare i crediti persi
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, di corsi di cui all’articolo 37, comma 7 (pertanto, i consueti corsi da 16h per i Dirigenti e di 8h per i preposti, come attualmente previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e smi. Per capire quale corso dovrebbe svolgere il Datore di Lavoro siamo invece ancora in attesa dell’emanazione dell’aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni previsto dalla Legge 215/2021). Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Sono previsti inoltre dei riconoscimenti di maggiori di crediti, se tali corsi sono associati ad almeno due anni di assenza di notifiche di atti o provvedimenti sanzionatori. Infine, sono previsti ulteriori 5 crediti se le imprese adottano modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del D.Lgs 81/08 (es: UNI ISO 45001, Linee guida UNI/INAIL).