
Rifiuti in mare: la gestione e la legge SalvaMare
La storia del provvedimento
Il 25 giugno 2022 è entrata in vigore la legge «SalvaMare»: il provvedimento che si occupa delle «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare». La legge dovrebbe portare a una nuova fase la gestione pubblica del mare, dei fiumi, e delle lagune, contribuendo a diffondere comportamenti virtuosi per l’economia circolare. Prima della «SalvaMare», i pescatori che avessero portato i rifiuti pescati accidentalmente a riva avrebbero rischiato l’accusa di trasporto illegale di rifiuti. Con la nuova legge, non sarà più così. Il disegno di legge è stato presentato alla Camera da Sergio Costa – primo firmatario – ministro dell’Ambiente dei governi Conte I e II, il 25 giugno 2019. Le due relatrici sono le senatrici del Gruppo Misto ed ex Movimento 5 Stelle Virginia La Mura e Vilma Moronese. Una legge sostenuta da tutte le associazioni a difesa del mare: Confindustria Nautica, Marevivo, Federazione del Mare, Assonave, Assoporti, Confitarma, Federpesca, Lega Navale, LIV e Stazione Zoologica Anton Dohrn. È passata in via definitiva in Senato l’11 maggio con 198 voti favorevoli, nessuno contrario e 17 astenuti.
Rifiuti in mare: gli effetti
All’art. 1 la Legge SalvaMare introduce una serie di nuove definizioni, in particolare distingue:
- “rifiuti accidentalmente pescati” RAP che fa riferimento ai “rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo”, regolamentati in art.2;
- “rifiuti volontariamente raccolti” (indicati con l’acronimo RVR), da intendersi come i “rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune”.
L’art.2 equipara i rifiuti “accidentalmente“ pescati in mare ai rifiuti prodotti dalle navi (regolamentati all’art. 2, primo comma, punto 3, della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019). Per tali attività non è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale Gestori ambientali.
Sul loro conferimento presso l’impianto portuale di raccolta, l’art. 2 comma 5 ricorda che esso:
- è separato da quello di altri rifiuti;
- è gratuito per il conferente (ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.Lgs. 182/2003);
- e si configura come deposito temporaneo (ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006) alle condizioni ivi previste.
Al comma 2 dell’art.2 si introduce l’obbligo per il comandante della nave di conferire i RAP all’impianto portuale di raccolta di cui all’art. 4 del D.Lgs. 182/2003. Nel caso di ormeggio di un’imbarcazione presso aree non ricadenti nella competenza territoriale di un’autorità di sistema portuale scatta per i comuni territorialmente competenti, di disporre, ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs. 152/2006, che i “RAP in mare” siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.
Nel caso del comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, dovrà conferire i RAP presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale.
Uno dei problemi cruciali risolti dalla Legge SalvaMare è la qualifica dei RAV e RVR come rifiuti e l’applicazione conseguente delle normative ambientali del Codice Ambiente. Il comma 6 dell’art. 2 della Legge modifica l’art. 184 del Codice Ambiente includendo tra i rifiuti urbani anche i rifiuti accidentalmente pescati RAP o volontariamente raccolti (RVR), anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (si veda la nuova lettera f-bis) del comma 2 dell’art. 184). I costi di gestione dei RAP sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti (comma 7) e l’ARERA dovrà disciplinare i criteri e le modalità per la definizione della componente specifica destinata alla copertura dei costi di gestione dei RAP oltre ad individuare i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della componente medesima e definire i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.
In vista, un apposito decreto ministeriale per l’individuazione di misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge SalvaMare. In base all’art.4 della Legge SalvaMare un prossimo regolamento ministeriale, da adottare con decreto del MiTE entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge (25/6/22), indicherà criteri e modalità con cui i RAP e i RVR cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Obiettivo: promuovere il riciclaggio della plastica e di materiali non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne. Nella Legge si fa chiarezza sulle Campagne di pulizia (prima nelle Definizioni dell’art. 1 come “iniziativa preordinata all’effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune” e poi nell’art. 3 che ne detta le condizioni. La Raccolta può avvenire mediante “cattura” dei rifiuti (RAP) senza però interferire con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell’ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate o dall’autorità competente o da promotori di Campagne. Un prossimo Decreto individuerà le modalità di raccolta: nel frattempo, possibile agire attraverso specifiche iniziative sottoposte al vaglio dell’Autorità (che ha 30 gg per pronunciarsi ed eventualmente vietare, limitare l’attività di raccolta). La Legge SalvaMare individua diversi soggetti all’art.3 comma 3:
- gli enti gestori delle aree protette;
- le associazioni ambientaliste;
- le associazioni dei pescatori;
- le cooperative e le imprese di pesca e i loro consorzi;
- le associazioni di pescatori sportive e ricreative;
- le associazioni sportive di subacquei e diportisti;
- le associazioni di categoria;
- i centri di immersione e di addestramento subacqueo;
- i gestori degli stabilimenti balneari;
- gli enti del Terzo settore e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali;
- gli altri soggetti individuati dall’autorità competente.
Tutti i cittadini italiani sosterranno i costi di raccolta
Con la deliberazione 3 agosto 2023 n. 386/2023/r/rif relativa alla “istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani“, ARERA, ha introdotto il meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare. Al contempo, istituisce il conto perequativo dedicato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, nonché le relative componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.